Sez. 2, Ordinanza n. 31009 del 26/11/2025 (Rv. 676943-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Giudizio di opposizione a verbale di accertamento - Appello instaurato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011 - Rito lavoro - Applicabilità - Appello incidentale - Omessa notificazione ex art. 436, comma 3, c.p.c. - Improcedibilità - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)