Sez. 2 - , Sentenza n. 27340 del 29/10/2018 (Rv. 651020 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Violazioni codice della strada - Mutamento del rito in appello - Omessa assegnazione termine per integrazione degli atti e notifica a contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 e soggetto, perciò, ove non diversamente stabilito dal medesimo d.lgs., al rito del lavoro, il giudice dell'appello, allorché provveda al mutamento del rito, non è tenuto alla fissazione del termine perentorio ex art. 4 del d.lgs. citato per consentire l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, né a fare notificare la relativa ordinanza alla parte contumace. A questa conclusione deve giungersi sia perché, ai sensi dell'art. 2 del menzionato d.lgs., trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile concernenti la disciplina dell'appello ad eccezione, fra gli altri, dell'art. 439, che regola proprio il cambiamento del rito in appello, sia in quanto, in tale grado, sono già intervenute le decadenze a carico delle parti, costituite o contumaci, sicché non è ravvisabile la stessa "ratio" sottesa alle prescrizioni di cui all'art. 426 c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 438, Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)