Sez. 1, Sentenza n. 19198 del 16/12/2003 (Rv. 568943 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Applicazione - Presupposti ("ex" art. 222 nuovo cod. strada) - Previa contestazione della violazione della norma del codice della strada causa di danni alla persona - Necessità .
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del codice della strada presuppone la previa contestazione della violazione della norma posta a regolamentazione stradale da cui siano derivati danni alla persona.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)