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Sez. 1, Sentenza n. 19198 del 16/12/2003 (Rv. 568943 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Applicazione - Presupposti ("ex" art. 222 nuovo cod. strada) - Previa contestazione della violazione della norma del codice della strada causa di danni alla persona - Necessità.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568943-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del codice della strada presuppone la previa contestazione della violazione della norma posta a regolamentazione stradale da cui siano derivati danni alla persona.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)