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Sez. 2 - , Sentenza n. 13508 del 20/05/2019 (Rv. 654046 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA | Revoca della patente ex art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 - Natura - Decorrenza.
Stato
decisa il 2019-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654046-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA

La revoca della patente, comminata dal giudice penale a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale - nella specie per guida in stato di ebbrezza - e concretamente applicata, a norma dell'art. 224, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992, dall'autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili. Ne consegue che il provvedimento di "revoca" della patente non viene materialmente in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di "sospensione provvisoria" della patente) e il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)