Sez. 1, Sentenza n. 18274 del 14/05/2025 Cc. (dep. 14/05/2025) Rv. 287894-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiedente protezione - Assunzione dello "status" - Individuazione - Esame della domanda - Onere di allegazione dei fatti rilevanti - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sebbene lo straniero acquisti la qualità di richiedente asilo nel momento in cui manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, non si può procedere all'esame della sua domanda se non viene prima soddisfatto l'onere di specifica allegazione dei fatti rilevanti, con una compiuta verbalizzazione delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, cui accludere eventuale documentazione disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26 com. 2, Direttive Commissione CEE 01/12/2005 num. 85, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)