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Sez. 1, Sentenza n. 25541 del 10/07/2025 Cc. (dep. 10/07/2025) Rv. 288164-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Soggetto in stato di trattenimento pre-espulsivo - Richiesta di protezione internazionale - Obbligo di registrazione - Sussistenza - Perentorietà del termine - Esclusione - Valutazione della strumentalità della domanda - Conseguenze - Nuovo titolo giustificativo.
Stato
decisa il 2025-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288164-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale da parte del soggetto in stato di trattenimento pre-espulsivo fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di registrarla entro i termini procedurali previsti dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, aventi natura non perentoria, nonché di valutarla per verificare se possa considerarsi strumentale ad evitare l'espulsione o il respingimento, con conseguente adozione, in quest'ultima ipotesi, di nuovo provvedimento questorile di trattenimento cd. "secondario" da inviare entro 48 ore alla corte d'appello per la tempestiva convalida.

Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/09/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 28 art. 26 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 28 art. 28 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)