Sez. 1, Sentenza n. 6134 del 06/12/1985 (Rv. 443273 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - IMPOTENTIA COEUNDI DI UNO DEI CONIUGI - DECADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 122, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - IMPOTENTIA COEUNDI DI UNO DEI CONIUGI - DECADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 122, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
La delibazione della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "impotentia coeundi" di uno dei coniugi, non trova ostacolo nella circostanza che tale nullità sia stata pronunciata, in conformità del diritto canonico, ma indipendentemente dalla decadenza fissata dall'art. 122 ultimo comma cod. civ. (per effetto del protrarsi della coabitazione per un anno dopo la scoperta dell'errore), vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto a quello interno, nell'ambito dell'applicazione del principio ad entrambi proprio della valorizzazione di un consenso sopravvenuto dei coniugi per la validità del vincolo matrimoniale viziato nel momento genetico, la quale non è idonea a configurare una contrarietà con l'ordine pubblico italiano, ravvisabile solo nel diverso caso di contrasto con i criteri fondamentali ed essenziali dell'ordinamento interno. (V 1370/85; (V 2351/84).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)