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Sez. 1, Sentenza n. 4166 del 17/10/1989 (Rv. 463877 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER VIOLENZA - DECLARATORIA CON INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 122, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463877-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER VIOLENZA - DECLARATORIA CON INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 122, ULTIMO COMMA, COD. CIV. - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario perché viziato di violenza, la delibazione deve ritenersi consentita anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda proposta dopo il decorso del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 122 cod. civ. (un anno di coabitazione dopo la cessazione della violenza), atteso che tale norma, pur avendo carattere imperativo, non è espressione di principi e regole fondamentali, con i quali la Costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, e che pertanto l'indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano. (V 4700/88, mass n 459558; (V 192/88, mass n 456806; (V 6444/87, mass n 454722; (Conf 4908/86, mass n 447601; (Conf 6134/85, mass n 443273).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Preleggi art. 31, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)