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Sez. 1, Sentenza n. 4226 del 15/11/1976 (Rv. 382909 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELLA COPIA - 'PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIÒ - NOZIONE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382909-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELLA COPIA - 'PERSONA ADDETTA ALL'UFFICIÒ - NOZIONE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*

L'art 139 cod proc civ, allorche dispone che l'ufficiale giudiziario, ove non rinvenga il destinatario della notificazione nella casa in cui quest'ultimo ha l'ufficio, deve consegnare la copia dell'atto a persona 'addetta all'ufficiò medesimo, non impone al notificante di istituire anche ricerche in ordine al rapporto di dipendenza di cui da atto a seguito della dichiarazione del consegnatario, sufficiente essendo - ai fini della regolarita e validita della notifica - la sussistenza di tale rapporto. Alla espressione 'addetto all'ufficiò del destinatario, di cui al secondo comma dell'articolo citato, deve essere attribuito un ampio significato, comprendendovi qualunque persona che nell'ufficio presti servizio con rapporto di lavoro subordinato ed in modo continuativo. (nella specie, la Corte suprema ha ritenuto, conformemente al giudice del merito, la validita della notificazione dell'atto di appello, eseguita mediante consegna della copia a mani di un dipendente del comune destinatario, custode dell'edificio nel quale era ubicato l'ufficio legale dell'ente, qualificatosi all'ufficiale giudiziario come 'usciere incaricato di ricevere le notifiché). (V 250/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)