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Sez. 3, Sentenza n. 14186 del 13/12/2006 Cc. (dep. 05/04/2007) Rv. 236322 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Condizionalmente sospesa con subordinazione alla demolizione dell'opera - Scadenza del termine per adempiere - Pendenza di procedimento di sanatoria - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236322-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in pendenza del giudizio amministrativo instaurato avverso il diniego di sanatoria, neghi la sospensione del procedimento, all'esito del quale viene revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo ad opera del contravventore, entro uno specifico termine dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, allorché il termine per l'adempimento sia ampiamente scaduto, atteso che la intervenuta scadenza del termine rende irrilevante ogni questione circa la condonabilità dell'opera.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)