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Sez. 3, Sentenza n. 34104 del 06/05/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232467 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Ordine di demolizione quale condizione per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Sanatoria intervenuta prima del decorso del termine di adempimento - Sanatoria intervenuta a termine di adempimento già decorso - Differenze.
Stato
decisa il 2005-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232467-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, quando la demolizione dell'opera abusiva è stata imposta al condannato ai sensi dell'art. 165 cod. pen. come condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se la sanatoria dell'abuso edilizio viene definita prima della scadenza del termine imposto per la demolizione, il giudice dell'esecuzione deve ritenere "inutiliter datum" l'ordine di demolizione, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione; nel caso invece la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione della pena, in quanto non si è verificata la condizione, e deve parimenti revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)