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Sez. 1, Sentenza n. 41641 del 15/04/2019 Cc. (dep. 10/10/2019) Rv. 276878 - 01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI | Pene detentive concorrenti - Esecuzione - Valutazione dell'entità della pena inflitta - Artt. 73, comma secondo, e 78 cod. pen. - Computabilità della pena condonata - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276878-01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI

In tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non considera la porzione di pena estinta per effetto dell'applicazione dell'indulto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la non computabilità della pena oggetto di condono non costituisce effetto penale della condanna escluso dall'ambito di operatività dell'indulto ai sensi dell'art. 174 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 73 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 com. 2, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)