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Sez. 1, Sentenza n. 4893 del 04/05/2016 Cc. (dep. 01/02/2017) Rv. 269410 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Concorso di reati alcuni dei quali insuscettibili di condono - Applicazione dell'indulto - Criteri - Temperamento dell'art. 78 cod. pen. - Condizioni - Applicazione successiva al cumulo con indulto già computato - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269410-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

In tema di indulto, la regola stabilita nell'art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati - opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicché, ove tale situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente residuata dopo l'applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 cod. pen. (La S.C. in motivazione ha precisato che il criterio moderatore del cumulo giuridico opera quale temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)