Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 19/02/1990 (Rv. 465412 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IRROGAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE - AVVISO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A ATTI DI ADESIONE INTERVENUTI CON LO STESSO CONTRIBUENTE PER TRASFERIMENTI SIMILARI - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IRROGAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE - AVVISO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A ATTI DI ADESIONE INTERVENUTI CON LO STESSO CONTRIBUENTE PER TRASFERIMENTI SIMILARI - SUFFICIENZA.*
In tema d'imposta di registro ed INVIM, l'avviso di accertamento di maggior valore, il quale dia indicazione del tipo del bene (e quindi delle sue caratteristiche influenti sul prezzo di mercato), e poi faccia riferimento ai prezzi correnti e "Atti di adesione" intervenuti con lo stesso contribuente per trasferimenti similari, soddisfa l'Obbligo della motivazione, e si sottrae conseguenzialmente alla sanzione di nullità discendente della violazione dell'Obbligo medesimo, perché all'uopo è sufficiente l'enunciazione di criteri astratti espressamente contemplati dalla legge per la Determinazione di detto valore, ovvero, in caso di utilizzazione di altri criteri, l'indicazione, anche implicita, delle ragioni della ritenuta inadeguatezza dei criteri di legge, ed altresì è consentito il richiamo di elementi extratestuali, conosciuti o conoscibili dal contribuente, fermo restando l'Onere dell'ufficio, in Sede contenziosa, di fornire la prova delle circostanze che giustifichino, nel quadro del parametro prescelto, il "quantum" accertato. (V 5783/88, mass n 460312).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)