Sez. 1, Sentenza n. 32301 del 03/07/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 225119 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA | Attestazione di passaggio in giudicato della sentenza - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA
Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma secondo, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea apposizione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 27, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)