diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 44236 del 13/05/2014 Cc. (dep. 23/10/2014) Rv. 260714 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ | Attestazione del cancelliere in calce al tiolo del suo passaggio in giudicato - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260714-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ

Non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché tale fatto non sia controverso, poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile e l'attestazione di cancelleria un mero adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del Regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 27, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/09/1989 num. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)