diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13462 del 13/12/1991 (Rv. 475038 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Azione giudiziale - Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Richiesta amministrativa - Atto interruttivo ad effetto permanente - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475038-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833 l'azione per conseguire l'indennità di malattia è soggetta alla prescrizione di un anno, decorrente dal giorno in cui la prestazione è dovuta, stabilita dall'art. 6 ultimo comma della legge 11 gennaio 1943 n. 138. La richiesta di tale prestazione, avanzata in via amministrativa, non rientra fra gli atti interruttivi ad effetti permanenti contemplati dagli artt. 2943 commi primo e secondo e 2945 comma secondo cod.civ., sicché il diritto a conseguirla si prescrive se entro un anno da detta richiesta non sia proposta domanda giudiziale, o non vengano posti in essere altri atti interruttivi, ognuno entro l'anno dal precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 11/01/1943 num. 138 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)