Sez. 2, Sentenza n. 1026 del 17/05/1967 (Rv. 327347 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - IN GENERE - RINUNZIA VERSO CORRISPETTIVO ED IN FAVORE DELL'UNICO COEREDE - NEGOZIO INDIRETTO - VALIDITA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - IN GENERE - RINUNZIA VERSO CORRISPETTIVO ED IN FAVORE DELL'UNICO COEREDE - NEGOZIO INDIRETTO - VALIDITA.*
Il negozio unilaterale di rinuncia all'eredita, posto in essere verso un corrispettivo a favore dell'unico coerede (ed a seguito del quale abbia luogo, ai sensi degli artt. 522 e 523 cod.civ., l'accrescimento a favore del coerede considerato), essendo adottato non solo e non tanto per conseguire il suo scopo tipico, che e quello della pura e semplice dismissione del diritto di eredita, ma anche, e soprattutto, per conseguire lo scopo ulteriore di fare acquistare ad un coerede la quota che sarebbe spettata al rinunciante, deve qualificarsi come negozio indiretto, che, peraltro, non tendendo ad uno scopo ulteriore vietato dalla legge, deve ritenersi lecito e pienamente idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunciante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)