Sez. 5, Sentenza n. 13120 del 24/06/2016 (Rv. 640150 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa) - Ambito di applicazione - Totalità dei rifiuti - Conferimenti soggetti ad esenzione o ad imposizione agevolata - Prova della natura dei rifiuti - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per il deposito in discarica e, all'esito delle modifiche della l n. 221 del 2015, in impianti d'incenerimento (cd. "ecotassa"), tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. 3, commi 24 e 53 della l. n. 549 del 1995, sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti (nella specie, la frazione organica stabilizzata - FOS - e i sovvalli) al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata - quest'ultima prevista, "per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili", nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare fissato in via ordinaria - l'onere di provare la effettiva natura degli stessi.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 221 art. 34 com. NaN
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)