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Sez. 5, Sentenza n. 30711 del 30/12/2011 (Rv. 621050 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Ambito di applicazione - Riferimento a tutti i rifiuti conferiti in discarica - Necessità - Conferimenti soggetti ad esenzione o ad imposizione agevolata - Prova della natura dei rifiuti - Onere a carico del contribuente - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621050-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per il deposito in discarica (cd. "ecotassa"), tutto ciò che è conferito in discarica si presume essere rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. 3, comma 24 e 53 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la conseguenza che grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti al fine di ottenere l'esenzione dal tributo o l'imposizione agevolata - quest'ultima prevista, "per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili", nella misura pari al 20 % dell'ammontare fissato in via ordinaria - l'onere di provare la effettiva natura degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, omettendo ogni esame sulla natura dei materiali conferiti, aveva apoditticamente accolto la qualificazione, proposta dal contribuente, in parte di "frazione organica stabilizzata" - FOS - destinata a risanamento ambientale, e in parte di sovvalli).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)