Sez. L, Sentenza n. 2862 del 24/03/1987 (Rv. 451985 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO - CONTROVERSIA IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 444, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DELLA SEDE DELL'UFFICIO DELL'ENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO - CONTROVERSIA IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 444, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DELLA SEDE DELL'UFFICIO DELL'ENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
In deroga al criterio generale del primo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. (che assegna le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria al pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha Sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui risiede l'attore), la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo prevede, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni per lo inadempimento di tali obblighi, la Competenza territoriale del pretore (in funzione di giudice del lavoro) del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'ente. Per tale è da intendere la Sede dello istituto previdenziale la quale sia competente ad occuparsi delle posizioni contributive, in relazione al luogo in cui si trovano le filiali o dipendenze del datore di lavoro, a prescindere dalla Centralizzazione di taluni servizi e gestioni dell'ente previdenziale, che non assumono Rilevanza esterna. (V 503/79, mass n 396619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)