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Sez. L, Sentenza n. 6843 del 30/07/1996 (Rv. 498843 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - OMISSIONE O RITARDO NEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI O PREMI | Ordinanza - ingiunzione - Competenza ad emetterla - Impresa con più dipendenze - Accentramento delle posizioni contributive presso una sede dell'I.N.P.S. - Direttore di tale sede - Competenza esclusiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498843-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - OMISSIONE O RITARDO NEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI O PREMI

In tema di competenza all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali, in virtù del richiamo fatto dall'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al precedente articolo 18 e dell'ulteriore richiamo fatto da questo all'art. 17 della stessa legge, nonché in applicazione analogica dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. civ., - il quale deve essere interpretato nel senso che in caso di accentramento degli adempimenti contributivi competente per territorio è il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento, - nell'ipotesi di lavoratori dislocati in plurime dipendenze della medesima impresa e in relazione ai quali sia stato autorizzato (nella sede principale dell'azienda o in un 'unica dipendenza)l'accentramento degli adempimenti contributivi previdenziali, territorialmente legittimato ad emanare l'ordinanza ingiunzione è il direttore dell'ufficio I.N.P.S. dotato di rappresentanza esterna e deputato per effetto dell'accentramento a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza, e non già il direttore degli uffici cui fanno capo le varie dipendenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)