Sez. 4 - , Sentenza n. 146 del 19/12/2018 Cc. (dep. 03/01/2019) Rv. 274830 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Reati di criminalità organizzata - Misure cautelari reali - Impugnazione - Operatività della sospensione - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La deroga, prevista dall'art. 2, comma 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)