Sez. 3, Sentenza n. 33109 del 20/02/2024 Cc. (dep. 26/08/2024) Rv. 286734-01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rescissione del giudicato ex art. 629-bis, cod. proc. pen. - Richiesta - Operatività della sospensione del termine di presentazione nel periodo feriale - Sussistenza - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)