Sez. 1, Sentenza n. 3 del 12/01/1971 Ud. (dep. 03/04/1971) Rv. 117527 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA TRA I DUE BENEFICI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SCELTA TRA I DUE BENEFICI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
Rientra nella piena discrezionalita del giudice di merito, che abbia motivo di presumere che il minore si asterra dal ricadere in altri reati, di adottare la sua scelta tra la concessione del perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, in base alla valutazione delle circostanze oggettive e soggettive del reato, purche siano indicate le ragioni della preferenza accordata all'uno o all'altra. (V 115217, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 19, Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 20, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)