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Sez. 1, Sentenza n. 12210 del 17/06/1985 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174182 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ELEMENTI COMUNI - SCELTA DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE CONGRUA - SCELTA DELLA CAUSA MENO FAVOREVOLE - NECESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174182-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ELEMENTI COMUNI - SCELTA DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE CONGRUA - SCELTA DELLA CAUSA MENO FAVOREVOLE - NECESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*

Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale hanno in comune lo stesso presupposto e lo stesso effetto estintivo del reato. Nella scelta tra i due, il giudice di merito è tenuto a spiegare, con congrua motivazione, le ragioni che, tenuto conto della personalità del minore, lo hanno indotto ad applicare quello meno vantaggioso per l'imputato (sospensione condizionale), avuto riguardo all'opportunità di rafforzare il presumibile proposito di ravvedimento del colpevole attraverso la concreta individuazione della pena e la misura estrinseca costituita dalla possibilità di revoca del beneficio. (nella specie, i giudici di merito avevano applicato al minore la sospensione condizionale). (V mass n 105765; (V mass n 117527; (V mass n 124192; (V mass n 155721; (V mass n 159400).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)