Sez. 1, Sentenza n. 15701 del 15/07/2011 (Rv. 618861 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore - Art. 72 quater della legge fall. - Opzione del curatore per lo scioglimento del contatto - Conseguenze - Soddisfazione sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso - Condizioni - Insinuazione al passivo fallimentare - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72-quater della legge fall. (introdotto dall'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e modificato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 legge fall.), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 72 quater, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 59, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 4 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)