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Sez. 3, Sentenza n. 5983 del 12/11/1981 (Rv. 416767 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - AUTOSCUOLA - AZIENDA COMMERCIALE - CONFIGURABILITÀ - CESSIONE DELL'AUTOSCUOLA - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DA ESSA OCCUPATO - ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416767-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - AUTOSCUOLA - AZIENDA COMMERCIALE - CONFIGURABILITÀ - CESSIONE DELL'AUTOSCUOLA - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DA ESSA OCCUPATO - ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - APPLICABILITÀ.*

L'attività didattica impartita nell'Autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del cosiddetto "foglio rosa" per il discente, la organizzazione delle visite mediche, il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, la organizzazione per l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio dell'autorizzazione finale) che di per sè integrano un'attività aziendale. Consegue, pertanto, che l'Autoscuola costituisce un'azienda commerciale anche agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19, concernente la possibilità di cessione del contratto di locazione dell'immobile ove essa avvenga in connessione con la cessione dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)