Sez. L, Sentenza n. 689 del 02/02/1990 (Rv. 465108 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SGRAVI EX ART. 18 LEGGE N. 1089 DEL 1968 - COOPERATIVE DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - COOPERATIVA ESERCENTE UN'AUTOSCUOLA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SGRAVI EX ART. 18 LEGGE N. 1089 DEL 1968 - COOPERATIVE DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - COOPERATIVA ESERCENTE UN'AUTOSCUOLA - ESCLUSIONE.*
Gli sgravi contributivi per le imprese industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori meridionali, previsti dallo art. 18 della legge n. 1089 del 1968 - che, come norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica, né di un'interpretazione estensiva con riferimento a situazioni che, sebbene similari a quelle contemplate espressamente, esorbitano dall'ambito di operatività della norma stessa, individuato alla stregua della ratio legis - si applicano nei confronti delle cooperative di lavoro solo allorché l'attività dei soci implichi il vincolo della subordinazione che caratterizza tipicamente il rapporto ex art. 2094 cod. civ. - non rilevando in contrario che, ad altri fini, il legislatore abbia sovente assimilato i soci stessi ai prestatori d'opera subordinati, pur in difetto di detto requisito - e sempre che l'attività della cooperativa sia classificabile fra quelle industriali o artigiane, protette dalla citata legge, e non abbia natura commerciale, come quella svolta da un'Autoscuola. (V Cass 5983/81, mass n 416767; (V Cass 1800/81, mass n 412481).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)