Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28481 del 07/11/2018 (Rv. 651736 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Quantificazione del trattamento economico - Determinazione ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
In tema di quantificazione del trattamento economico spettante ai lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la disciplina dell'impiego subordinato, la quantificazione dell'importo integrativo va operata unicamente secondo il disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 468 del 1997, sulla base di una retribuzione oraria determinata secondo lo specifico criterio ivi indicato, per il quale il divisore previsto ai fini dell'individuazione del valore della retribuzione oraria per i lavoratori impiegati presso il soggetto utilizzatore nelle medesime attività, va applicato alla retribuzione base (minimo contrattuale ed indennità integrativa speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 77, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legge 28/05/1981 num. 244, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 52, Legge 24/07/1981 num. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)