diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4272 del 17/11/1976 (Rv. 382967 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382967-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE.*

L'opposizione allo stato passivo di un creditore escluso, ai sensi dell'art 98 legge fallimentare, costituisce un'Azione tipica del fallimento, la quale va proposta con il rito ordinario e non gia col rito speciale del lavoro, anche se si facciano valere diritti derivanti da un dedotto rapporto di lavoro col debitore fallito. Segue che anche la sentenza emessa in Sede fallimentare, secondo il rito ordinario, resta ancorata alle forme sue proprie nelle fasi ulteriori di gravame. (nella specie e stata esclusa la nullita della sentenza di appello derivante dalla mancata partecipazione del PM al processo in detta fase, ai sensi dell'art 70 n 4 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 4, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)