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Sez. 1, Sentenza n. 3084 del 09/05/1986 (Rv. 446090 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DA PARTE DEL CREDITORE ESCLUSO - PROPOSIZIONE SECONDO IL RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONI - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446090-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DA PARTE DEL CREDITORE ESCLUSO - PROPOSIZIONE SECONDO IL RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONI - MODALITÀ.*

L'opposizione allo stato passivo di un creditore escluso, ai sensi dell'art. 98 legge fallimentare, costituisce un'Azione tipica del fallimento, la quale va proposta con il rito ordinario e non già con il rito speciale del lavoro, anche se si facciano valere diritti derivanti da un dedotto rapporto di lavoro col debitore fallito. Ne consegue che anche la sentenza emessa in Sede fallimentare, secondo il rito ordinario, resta ancorata alle forme sue proprie nelle fasi ulteriori di gravame. (V 1404/80, mass n 404951; (Conf 2164/79, mass n 398513; (Conf 4272/76, mass n 382967).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)