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Sez. 2, Sentenza n. 8064 del 27/06/1992 (Rv. 477971 - 01)

Fideiussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Negozio fideiussorio - Obbligazione del fideiussore nei confronti del creditore - Estraneità del debitore - Limiti - Assunzione da parte del debitore dell'obbligo di prestare una fideiussione - Inadempimento - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477971-01

Fideiussione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, mentre (salvo diverse intese tra le parti) il debitore resta ad esso estraneo anche nel caso in cui il debitore abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione (art. 1943 cod. civ.). Peraltro, il carattere accessorio dell' obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non impedisce che nei rapporti tra creditore e debitore l'inadempimento dell' obbligazione da questi assunta di prestare la fideiussione (ovvero, in caso di revoca della fideiussione in corso di rapporto, di sostituire il fideiussore con altra garanzia personale idonea), possa avere rilevanza come causa di sospensione dell'esecuzione dell' obbligazione principale ovvero di risoluzione del contratto cui la fideiussione accede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1943, Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)