Sez. 3, Sentenza n. 13652 del 13/06/2006 (Rv. 591117 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio fideiussorio - Perfezionamento - Momento rilevante - Accettazione del creditore - Necessità - Esclusione - Obbligazione del fideiussore nei confronti del creditore - Estraneità del debitore - Anche nel caso di assunzione da parte del debitore dell'obbligo di prestare una fideiussione.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art.1936 cod.civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perchè si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 cod.civ.). Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 cod. civ., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1943, Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)