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Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 03/10/1995 Ud. (dep. 03/11/1995) Rv. 203159 - 01

Edilizia - Costruzione edilizia | Realizzazione di architrave e scala in cemento armato - Opere in conglomerato cementizio armato di cui all'art. 1 legge n. 1086 del 1971 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203159-01

Edilizia - Costruzione edilizia

Rientrano nella nozione di "opere in conglomerato cementizio armato", di cui all'art. 1 legge 5 novembre 1971, n. 1086, la realizzazione di un architrave e di una scala che abbiano la suddetta struttura. L'espressione "complesso di strutture", di cui alla menzionata norma, non va intesa nel senso che una struttura unitaria non possa rientrare nella suddetta nozione, ma come una formula che si riferisca a quella composta da più parti.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)