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Sez. 3, Sentenza n. 5220 del 29/11/2000 Ud. (dep. 07/02/2001) Rv. 218797 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Normativa di cui alla legge n. 1086 del 1971 - Applicabilità alle opere in conglomerato cementizio ed in metallo in funzione statica - Rilevanza dell'elemento funzione in luogo di quello materiale - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218797-01

EDILIZIA - IN GENERE

La sfera di applicabilità della legge 5 novembre 1971 n. 1086 è definita da tutte le strutture in conglomerato cementizio (normale o precompresso) e in metallo che assolvono ad una funzione statica del manufatto, senza che assuma rilievo l'entità dell'elemento materiale, atteso che non è necessario che questo sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale. Diversamente si confliggerebbe con la "ratio legis", che è quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi nei quali siano comunque adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)