Sez. 1, Sentenza n. 12850 del 02/12/1992 (Rv. 479845 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Occupazione ed espropriazione per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica - Stime indennitarie - Opposizione - Proposizione nei confronti dell'I.A.C.P. - Qualità di obbligato ai pagamenti - Insussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo ad occupazione ed espropriazione disposte per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, qualora l'opposizione dell'espropriato contro le stime indennitarie venga proposta nei confronti dell'istituto autonomo per le case popolari, sulla premessa dell'attribuzione a questi della qualità di obbligato ai relativi pagamenti, l'insussistenza di tale qualità, sotto il profilo che detto istituto ha agito in nome e per conto del comune (artt. 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), non implica difetto di legittimazione passiva "ad causam", ma comporta disconoscimento di quella premessa della domanda attrice, in esito ad accertamento negativo della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, e, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio, in assenza di contestazioni da parte del convenuto.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)