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Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 07/05/2003 (Rv. 562719 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Ente espropriante - Legittimazione passiva - Difetto - Rilevabilità di ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562719-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, conseguendone che non può essere rilevata d'ufficio, in assenza di contestazioni da parte del convenuto, l'insussistenza della titolarità dell'obbligo inerente le indennità espropriative, sulla premessa dell'idoneità del conferito incarico al compimento dei lavori e delle operazioni espropriative, a tenere il soggetto espropriante indenne dalle obbligazioni indennitarie, anche se beneficiario dell'opera realizzanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)