Sez. 2, Sentenza n. 5144 del 23/05/1997 Ud. (dep. 02/06/1997) Rv. 208061 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Imputato non identificabile con le sue effettive generalità - Formula di proscioglimento per essere ignoto l'autore del reato - Necessità - Altre formule terminative di merito - Adottabilità - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La formula di proscioglimento che deve adottarsi allorché le generalità del prevenuto siano false ovvero si abbia il dubbio sul fatto che le reali generalità non siano effettivamente quelle indicate, è la dichiarazione di improcedibilità per essere ignoto l'autore del reato; questa, infatti, deve prevalere su ogni altra formula terminativa di merito, la cui adozione presuppone invariabilmente che l'azione penale possa efficacemente indirizzarsi nei confronti di persona certa e di cui non sia dubbia l'identità fisica. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva mandato assolto l'imputato sedicente e privo di documenti con la formula per non aver commesso il fatto, <<stante la mancata identificazione dello stesso>>)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)