Sez. 5, Sentenza n. 32641 del 16/04/2018 Ud. (dep. 16/07/2018) Rv. 273713 - 01
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE | Certezza dell'identità fisica - Incertezza sulle generalità - Rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità penale - Esclusione - Fattispecie.
IMPUTATO - IDENTITÀ PERSONALE
Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata riportava in intestazione un "alias" dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 68, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)