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Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 27/06/2026 (Rv. 679150-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI | Esercizio dell'azione da parte del creditore nei confronti di più condebitori - Abbandono della domanda di condanna nei confronti di uno di essi - Effetti - Automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri condebitori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679150-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI

In tema di solidarietà passiva, ove il creditore, dopo aver esercitato l'azione nei confronti di più condebitori, abbandoni, in corso di giudizio, la domanda di condanna nei confronti di uno di essi, tale condotta può, al più, implicare una rinuncia alla solidarietà, ex art. 1311 c.c., in favore di tale debitore, ma non un'automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri coobbligati, in quanto un'eventuale remissione tacita nei loro confronti può derivare solo da un comportamento del titolare del credito che risulti logicamente incompatibile con la permanenza del vincolo obbligatorio.

Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 1311

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)