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Sez. 3, Sentenza n. 16125 del 14/07/2006 (Rv. 591766 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI | Esercizio dell'azione da parte del creditore nei confronti di uno solo dei condebitori - Effetti - Automatica rinuncia alla pretesa nei riguardi degli altri condebitori - Esclusione - Fondamento - Creditore agente contro uno solo dei condebitori - Convinzione della qualità di debitore esclusivo - Irrilevanza - Remissione di debito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591766-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI

In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità. Tale conclusione si impone anche se l'azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione, in violazione delle norme che governano la solidarietà passiva nei rapporti obbligatori, era stato erroneamente ravvisato che la convinzione dell'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo, la quale aveva indotto il danneggiato ad orientare la sua azione solo contro la società assicuratrice dello stesso veicolo, oltre che del suo proprietario, aveva comportato l'abbandono della possibilità di azione contro il proprietario dell'automezzo nel quale egli aveva preso posto, così desumendone la rinuncia a quest'ultima azione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 1311, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)