Sez. L, Sentenza n. 26921 del 10/11/2008 (Rv. 605404 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Nozione - Accertamento - Criteri - Soccombenza almeno parziale - Necessità - Impugnazione diretta alla sola modifica della motivazione - Interesse - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Statuizione suscettibile di passaggio in giudicato perché premessa necessaria della decisione - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie relativa a declaratoria di condotta antisindacale in base ad una sola delle argomentazioni formulate con il ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
L'interesse all'impugnazione, manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato. (Nella specie, la S.C., ribadendo l'enunziato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale, in relazione ad un giudizio per repressione di condotta antisindacale, si censurava la decisione della Corte territoriale per avere accolto la domanda in base all'argomentazione, formulata in via subordinata nel giudizio, che la procedura di mobilità condotta a termine dalla società, ai sensi della legge n. 223 del 1991, dissimulava un trasferimento d'azienda, trattandosi di mera subordinazione logica rispetto all'altra, con cui si deduceva l'occultamento di un'illecita operazione di intermediazione di manodopera, e attesa l'assenza di una pronunzia di rigetto del diverso percorso motivazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)