Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 (Rv. 613939 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Nozione - Utilità concreta della pronuncia di accoglimento - Necessità - Conseguenze - Intervento in appello in qualità di successore a titolo universale - Ammissione - Inammissibilità dell'opposizione di terzo proposta in via incidentale con l'atto di intervento, senza proposizione di domanda di merito autonoma - Ricorso per cassazione - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
L'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata. Ne consegue che, ammesso l'intervento in appello di un soggetto in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione, proposto dal medesimo, che censuri la sentenza di appello per aver dichiarato inammissibile la forma incidentale dell'opposizione di terzo spiegata attraverso l'atto di intervento, senza la proposizione di una domanda di merito autonoma e diversa da quella già azionata dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)