Sez. U, Sentenza n. 3782 del 03/06/1983 (Rv. 428695 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta nei confronti di un ente provinciale per il turismo, per il pagamento di spettanze retributive, da parte di chi assuma di aver svolto con continuità prestazioni lavorative subordinate in favore dell'ente medesimo, caratterizzate da inserimento nell'ambito della sua organizzazione e per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto della qualità di ente pubblico non economico del datore di lavoro, nonché dell'allegazione di fatti integranti gli elementi costitutivi del rapporto di pubblico impiego, salva restando ogni questione sull'effettiva ricorrenza di detti requisiti (configurante indagine sul fondamento nel merito della domanda medesima, demandata al giudice munito di giurisdizione). (V 2809/79, mass n 399128).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/08/1960 num. 1044 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 14/01/1972 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)