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Sez. U, Sentenza n. 6194 del 09/12/1985 (Rv. 443321 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA DI PAGAMENTO DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE IN RELAZIONE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DEROGA IN RELAZIONE AD IPOTESI DI DISTACCO DEL DIPENDENTE DA UN ENTE PRIVATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443321-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA DI PAGAMENTO DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE IN RELAZIONE A PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DEROGA IN RELAZIONE AD IPOTESI DI DISTACCO DEL DIPENDENTE DA UN ENTE PRIVATO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla domanda proposta nei confronti di un ente pubblico non economico, quale l'e.R.S.a.L. (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), per il pagamento di spettanze retributive, che si assumano dovute in relazione a prestazioni lavorative subordinate effettuate in favore di detto ente, con inserimento nella sua organizzazione pubblicistica e collegamento con le sue finalità istituzionali (nella specie, attività di insegnamento presso corsi di formazione professionale agricola), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che deve essere affermata in quanto la suddetta pretesa trova titolo immediato e diretto in un rapporto di pubblico impiego, non può trovare deroga in relazione all'eventuale ricorrenza di una mera ipotesi di "distacco" del dipendente da un ente privato, non idoneo a costituire un nuovo e diverso rapporto di lavoro, poiché la relativa questione, attenendo al fondamento nel merito di quella domanda, deve essere esaminata dal giudice munito di giurisdizione con riferimento al "petitum" sostanziale della domanda stessa. (V 3782/83, mass n 428695).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 03/04/1978 num. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)