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Sez. 1, Sentenza n. 576 del 21/02/1968 (Rv. 331697 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLO DI CREDITO - TRATTA - INSERZIONE UNILATERALE DELLA RELATIVA CLAUSOLA IN FATTURA - ACCETTAZIONE TACITA DEL COMPRATORE - NECESSITA - FACTA CONCLUDENTIA.*
Stato
decisa il 1968-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331697-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLO DI CREDITO - TRATTA - INSERZIONE UNILATERALE DELLA RELATIVA CLAUSOLA IN FATTURA - ACCETTAZIONE TACITA DEL COMPRATORE - NECESSITA - FACTA CONCLUDENTIA.*

Nell'ipotesi di contratto di compravendita non redatto per iscritto e mancando qualsiasi prova che nel regolamento negoziale sia stata voluta la clausola del pagamento del prezzo a mezzo tratte, l'accettazione tacita, da parte del compratore, della clausola stessa inserita unilateralmente nella fattura spedita dal venditore deve risultare da facta concludentia. Tali non possono essere considerati l'inerzia del compratore al ricevimento della fattura, ne la mancata contestazione, da parte del medesimo, all'atto della presentazione delle tratte per il pagamento, che le tratte stesse non erano state autorizzate, trattandosi di comportamenti equivoci che non contraddicono al persistente vigore della regola dell'adempimento al domicilio del venditore, nel quale, in Mancanza di contraria convenzione, l'obbligazione di pagamento del prezzo deve essere adempiuta. (V. 507-66, massima n. 321013).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)