Sez. 3, Sentenza n. 507 del 17/02/1966 (Rv. 321013 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - INSERZIONE UNILATERALE DELLA RELATIVA CLAUSOLA IN FATTURA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - INSERZIONE UNILATERALE DELLA RELATIVA CLAUSOLA IN FATTURA.*
Qualora in un contratto di vendita sia convenuto il pagamento del prezzo a mezzo tratta, il pagamento deve essere eseguito al domicilio del compratore dove, a norma dell'art.44 della legge cambiaria, le tratte vanno presentate per l'incasso. La semplice unilaterale inserzione di fattura della clausola di pagamento a mezzo tratta, non integrando gli estremi di alcun accordo fra i contraenti, non determina spostamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione, e, quindi, neppure spostamento di Competenza, qualora la clausola stessa non risulti preventivamente pattuita o successivamente accettata dall'altra parte. Tale accettazione non puo desumersi ne dalla circostanza di mancate contestazioni del compratore circa la inserzione della clausola in fattura, ne dalla circostanza che il compratore abbia rimesso al venditore altri effetti a copertura delle tratte emesse. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)