Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 07/10/1970 (Rv. 347819 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALLA AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI BENI - RICORSO ALL'AGO - VIZI DENUNCIABILI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALLA AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI BENI - RICORSO ALL'AGO - VIZI DENUNCIABILI.*
Nelle controversie di valutazione in tema di imposte indirette sui trasferimenti il ricorso al giudice ordinario avverso la pronuncia delle commissioni, e ammesso per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo. Il Sindacato della autorita giudiziaria non si estende al merito, ma e ristretto ai profili di mera legittimita, investendo non la valutazione in se (per accertare se il giudizio sia congruo) ma il procedimento valutativo e logico seguito per giungere, ove sia riscontrata l'esistenza dei vizi, all'annullamento della decisione, restando demandato alla commissione di rendere un nuovo giudizio di valutazione. I vizi di grave ed evidente errore di apprezzamento, o di mancato ed insufficiente calcolo nella Determinazione del valore, di cui allo art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, possono ravvisarsi soltanto quando sussistano nella decisione errori di fatto gravi ed evidenti, quando la decisione sia frutto di criteri di valutazione non conformi alla legge, ovvero quando non risultino dalla motivazione, sia pure sommariamente gli elementi di fatto tenuti a base del calcolo per la Determinazione del valore imponibile, senza che tuttavia sia richiesta la indicazione del conteggio matematico eseguito e del metodo adottato. (Conf 58, 67, mass n 325691).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)