diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 58 del 07/01/1967 (Rv. 325691 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI BENI - AMMISSIBILITA DEL RICORSO ALL'AGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325691-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI BENI - AMMISSIBILITA DEL RICORSO ALL'AGO - CONDIZIONI.*

Il ricorso all'autorita giudiziaria avverso le decisioni delle commissioni provinciali relative alla valutazione dei beni oggetto di imposte indirette sui trasferimenti e ammesso, ai sensi dell'art.29 comma terzo del R. d. 7 agosto 1936, n.1639, e dell'art.42 del R. d. 8 luglio 1937, n.1516, nei casi di grave ed evidente errore di apprezzamento o di mancato od insufficiente calcolo nella Determinazione del valore. Tali vizi possono ravvisarsi solo quando sussistano nella decisione errori di fatto gravi ed evidenti la decisione stessa sia frutto di criteri di valutazione non conformi alla legge dalla motivazione non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la Determinazione dei valori imponibili, senza tuttavia che sia richiesta l'indicazione del conteggio matematico eseguito o del metodo adottato. (conformi 819-66 1395-63 828-56 ed altri).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)